A chi è rivolto
Come stabilito dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. 74/2013, l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell'impianto. In linea generale il responsabile dell’impianto termico è il proprietario, vi sono però le seguenti situazioni particolari:
- in caso di immobili dati in locazione, il Responsabile dell’impianto è l’occupante, a qualsiasi titolo;
- in caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio o un soggetto terzo, solitamente un manutentore, nominato dallo stesso amministratore (il Terzo Responsabile);
- per gli edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il Responsabile dell’impianto è Il proprietario o l’amministratore delegato
Descrizione
La vigente legislazione prevede lattività istituzionale di controllo dellefficienza degli impianti termici civili, finalizzato al contenimento dei consumi energetici ed alla limitazione dellinquinamento atmosferico.
Sono individuati come Enti competenti i Comuni con più di 40.000 abitanti e le Province/Città metropolitane per la restante parte del territorio regionale. La Provincia di Imperia è, quindi, Ente
competente su 64 dei 66 comuni del territorio provinciale, ad esclusione dei comuni di Imperia e Sanremo.
In Liguria, laccertamento ed ispezione degli impianti termici per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione, è normato dal Regolamento Regionale 28 febbraio 2018, n. 1, così come modificato dalla Legge Regionale 02 agosto 2023, n. 17 e dal Regolamento Regionale 19 dicembre 2023 n. 3.
Come fare
Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico devono essere svolte da tecnici specializzati, abilitati ad operare sui vari tipi di impianto, e vanno eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche del produttore. L’installatore, o in mancanza il manutentore, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista e/o del produttore dell’impianto deve definire e rendere noto in forma scritta al Responsabile dell’impianto:
- quali siano le operazioni di controllo e manutenzione necessarie al fine di garantire la
sicurezza e l’efficienza dell’impianto;
- la frequenza con cui tali operazioni devono essere effettuate.
Cosa serve
Ai sensi della Legge 10/91, art. 31, gli Enti competenti devono effettuare periodicamente le verifiche relative all’esercizio (funzionamento e gestione) ed alla manutenzione degli impianti termici civili ubicati sul proprio territorio.
L’ispezione sugli impianti termici si svolge nel luogo dove si trova l’impianto; un tecnico qualificato verifica il rispetto delle norme sul contenimento dei consumi energetici, lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti e la correttezza e completezza dei documenti.
Durante il servizio di ispezione possono essere verificati:
- il corretto impiego dei combustibili, verificando il rispetto delle disposizioni di legge che limitano l’uso dei combustibili più inquinanti;
- i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore, per verificare il rispetto delle disposizioni in materia di uso razionale dell’energia.
L’ispezione dell’impianto è da considerare un “pubblico servizio” e, come tale, non può essere impedita.
Cosa si ottiene
Corretta gestione degli impianti termici e sul servizio di ispezione e controllo
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 05/03/2024